Promulgazioni-delle-Disposizioni-e-del-Regolamento-applicativo
I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici riconosciuti debbono affrontare per la realizzazione dei nuovi complessi, la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
Per i Beni Culturali è possibile chiedere il contributo CEI 8X1000 per i seguenti interventi:
Impianti di sicurezza per edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (Disposizioni Art. 3 n.4)
- 1. Sono ammessi a contributo progetti per l’installazione e messa a norma di impianti di sicurezza
- per edifici di culto costruiti da più di 20 anni, di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- per altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane.
- 2. Il contributo assegnabile è fino a € 19.000,00.
- 4. La richiesta è annuale.
- 5. I lavori non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.
- 6. Il contributo è erogato in un’unica soluzione.
Restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (Disposizioni Art. 3 n.5)
- Sono ammessi a contributo interventi di restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. L’organo deve essere collocato all’interno di un edificio aperto al culto pubblico.
- Il contributo assegnabile è fino al 50% del costo totale preventivato ammissibile nel limite di €200.000,00 per ciascuna richiesta. Ogni diocesi può presentare annualmente fino a due progetti.
- La richiesta è annuale.
- I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo. §5. Il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo. §6. Il contributo è erogato in due rate: 50% inizio lavori 50% fine lavori.
Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni (Disposizioni Art. 3 n.6)
- Sono ammessi a contributo interventi su:
- edifici di culto di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- edifici che abbiano le seguenti destinazioni d’uso: casa canonica, ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale), di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. Per le sole parrocchie sarà possibile destinare adeguati locali ad attività caritative e oratoriali;
- episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi.
- Sono esclusi interventi di importo inferiore a € 50.000,00 o di manutenzione ordinaria.
- Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 800.000,00, pari a € 560.000,00.
Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 900.000,00, pari a € 630.000,00.
- La richiesta è annuale.
- I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo, salvo giustificati casi di urgenza, per i quali è indispensabile concordare modalità e tempi con l’Ufficio.
- Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.
- Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 100.000,00:
30% inizio lavori
40% al 60% della spesa indicata dal decreto
30% fine lavori.
Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:
50% inizio lavori
50% fine lavori.
- Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra di loro, su parti diverse.
- Il Vescovo, con l’accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d’uso dell’immobile per vent’anni.
- Il proprietario degli immobili di cui al punto b) deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d’uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.
Per la Nuova Edilizia di Culto l’arcidiocesi può presentare una sola domanda all’anno.
Trattasi di contributi:
- in via ordinaria: per realizzazione di nuove strutture di servizio religioso (chiese, canoniche, opere di ministero pastorale), completamento di lavori iniziati con fondi propri o con finanziamenti previsti da leggi statali o regionali e ampliamenti che comportino un adeguamento delle superfici non oltre i limiti parametrali stabiliti dalla CEI: contributo pari al 75% della spesa ammissibile;
- in via straordinaria: per opere di trasformazione di edifici esistenti per la loro riqualificazione e adattamento a esigenze ambientali (quando è dimostrata l’impossibilità di acquisizione di una nuova area per la costruzione); lavori di consolidamento statico o antisismico o di adeguamento a norma degli impianti e/o delle strutture: contributo pari al 50% della spesa.