Norme per gli atti di straordinaria amministraziione

 Documento rivolto ai legali rappresentanti degli enti ecclesiastici

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 Mons. Giovan Battista Pichierri, con decreto del 10/10/2000, ha emanato le Norme che i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici, soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano, devono osservare per la stipula di atti e negozi giuridici di straordinaria amministrazione dei beni. Il decreto, oltre a richiamare le norme sancite dal Codice di diritto canonico e dall’Istruzione in materia amministrativa CEI dell’aprile 1992, stabilisce che: tutti gli atti di straordinaria amministrazione, di qualsiasi valore, prima di essere posti in essere, necessitano della licenza ecclesiastica. Il decreto è stato inviato alle Cancellerie dei Tribunali Civili di Bari e Foggia, presso cui gli enti ecclesiastici della Diocesi sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche, perché i terzi possano avere conoscenza dei limiti cui sono sottoposti i rappresentanti legali. Il decreto richiama anche l’attenzione dei legali rappresentanti perché si attengano alle disposizioni, poiché i negozi giuridici conclusi senza la licenza dell’Ordinario diocesano sono nulli, e, oltre a provocare un danno all’ente, mettono in difficoltà i terzi che non hanno l’accortezza di andare a consultare il Registro delle Persone Giuridiche. Il documento stabilisce, inoltre, che “Dal momento in cui la Lira italiana sarà sostituita dall’Euro, tutti i dati in lire, contenuti nel decreto, si intenderanno convertiti nel corrispondente valore in Euro”.