dallo Statuto della Curia Diocesana
1. L’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) si prende cura di tale insegnamento presso le scuole presenti nel territorio diocesano di ogni ordine e grado, statali e non statali (cfr. Costituzioni, 259).
2. In analogia, comunione e coerenza con le indicazioni della CEI e con i suoi organismi centrali, il suddetto Ufficio ha i seguenti compiti:
a) assegnare alle scuole, a nome dell’Ordinario diocesano, gli insegnanti di religione preventivamente ritenuti idonei dallo stesso, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell’Ordinario; questa idoneità sarà valutata in base alle indicazioni dei cann. 804-805 del Codice di Diritto Canonico;
b) curare la formazione degli insegnanti di religione (cfr. Costituzioni, 266);
c) sostenere, accompagnare, aiutare e verificare gli stessi nello svolgimento del loro compito scolastico, per quanto di competenza ecclesiastica;
d) curare la loro formazione permanente o aggiornamento, anche collaborando con le
Istituzioni accademiche (in particolare l’Istituto Superiore di Scienze Religiose);
e) revocare, a nome dell’Ordinario diocesano, l’idoneità agli insegnanti, nei casi e nelle forme previste dalle norme ecclesiastiche, con provvedimento a firma del Direttore in qualità di delegato dell’Ordinario (cfr. can. 805 e delibera CEI n. 41);
f) stimolare, informare, illuminare le comunità cristiane sull’I.R.C. e sui suoi problemi;
g) seguire la preparazione e l’iter di approvazione dei testi scolastici per l’I.R.C.
§3. Per l’assegnazione degli insegnanti di religione l’Ufficio si attiene ai criteri determinati dall’Ordinario, alle norme concordatarie, alle Intese tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione e alle altre norme stabilite in merito.
§4. L’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica mantiene un costante rapporto con l’Ufficio per l’Educazione Cattolica, Scuola e Università allo scopo di garantire sul territorio il miglior coordinamento possibile di presenze e iniziative.