Registro Titolari Effettivi

In allegato alla presente si invia un'ulteriore nota dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici relativamente alla problematica in oggetto.

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UFFICIO NAZIONALE   

Roma, 6 dicembre 2023
Nota integrativa circa il Registro dei titolari effettivi
Si fa seguito alla precedente comunicazione dell’Ufficio Nazionale per i problemi
giuridici della CEI del l O ottobre 2023, riguardo gli adempimenti richiesti dalla normativa
civile circa la comunicazione dei titolari effettivi e gli obblighi relativi all’iscrizione nel
Registro delle imprese, di cui all’ali. 21, comma l, del d.lgs., 21 novembre 2007, n. 231
e al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
confermare l’inquadramento normativa richiamato nella citata comunicazione e al tempo
stesso fornire informazioni circa le interlocuzioni avviate con la Parte statale, a seguito
della pubblicazione, nel sito del Ministero dell’Economia e Finanze e della Banca d’Italia,
di alcune risposte a quesiti circa l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione
del titolare effettivo rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Nei colloqui informali con le compenti Autorità civili sono stati apprezzati i rilievi
giuridici contenuti nella circolare dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e tuttavia
a causa della ristrettezza dei tempi, con ogni probabilità, non si riuscirà a definire
formalmente la questione entro la data stabilita (11 dicembre p. v.) per la comunicazione
del titolare effettivo.
In questo contesto accedere all’interpretazione statale che sottopone agli obblighi di
comunicazione tutti gli enti ecclesiastici rappresenterebbe un vulnus alla normativa
concordataria e alle garanzie accordate nell’art. 7.3 dell’Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana dell8 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i
titolari effettivi oltre ad appesantire gli enti di adempimenti burocratici certamente
gravosi. Al tempo stesso, se fra qualche giorno venisse riconosciuto che non vi è alcun
obbligo di comunicazione per gli enti ecclesiastici la procedura di cancellazione dal
Registro apparirebbe a dir poco complessa. Al contrario qualora l’esito delle
interlocuzioni affermasse l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo al Registro
delle Imprese, certamente si avrebbero indicazioni più certe per identificare i nominativi
da comunicare.
Inoltre, le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite dall’art. 2630
del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da l 03 euro a 1.032 euro.
Mentre se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Pertanto, qualora si
arrivasse alla conclusione che anche gli enti ecclesiastici fossero obbligati ad adempiere
a tale obbligo, si andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria di circa 35 euro.
A motivo delle argomentazioni esposte sembra, pertanto, ragionevole a questo Ufficio
consigliare di continuare ad attendere l’esito delle interlocuzioni tra la Segreteria
Generale della CEI e le Autorità compenti.
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Mons. Roberto Malpelo
Sottosegretario-Direttore