Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie
In conformità a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ricordiamo che gli enti non commerciali – compresi quelli di religione e di culto – hanno l’obbligo di presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU, anche in assenza di “variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
La dichiarazione dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica da un professionista abilitato (commercialista o CAF). Nella dichiarazione dovranno essere indicati tutti gli immobili di proprietà totalmente imponibili (es: locali concessi in locazione), parzialmente imponibili (es: locali ad uso promiscuo) e quelli totalmente esenti dal tributo (edifici di culto e pertinenze quali aule di catechismo, oratorio, casa canonica, ufficio parrocchiale, etc).
Copia della suddetta dichiarazione, dovrà essere inoltrata all’ufficio amministrativo al seguente indirizzo mail amministrazione@arcidiocesitrani.it, unitamente alle ricevute di trasmissione telematica delle stesse.
Registro Titolari Effettivi
In allegato nota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI relativamente alla sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023 del TAR del Lazio.
2023.12.11-Sospensione obbligo di comunicazione titolare effettivo-35-2023-UPG
TAR-Lazio-Ordinanza-8083-7-dicembre-2023
Roma, 6 dicembre 2023
Nota integrativa circa il Registro dei titolari effettivi
Si fa seguito alla precedente comunicazione dell’Ufficio Nazionale per i problemi
giuridici della CEI del l O ottobre 2023, riguardo gli adempimenti richiesti dalla normativa
civile circa la comunicazione dei titolari effettivi e gli obblighi relativi all’iscrizione nel
Registro delle imprese, di cui all’ali. 21, comma l, del d.lgs., 21 novembre 2007, n. 231
e al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
confermare l’inquadramento normativa richiamato nella citata comunicazione e al tempo
stesso fornire informazioni circa le interlocuzioni avviate con la Parte statale, a seguito
della pubblicazione, nel sito del Ministero dell’Economia e Finanze e della Banca d’Italia,
di alcune risposte a quesiti circa l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione
del titolare effettivo rispetto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Nei colloqui informali con le compenti Autorità civili sono stati apprezzati i rilievi
giuridici contenuti nella circolare dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici e tuttavia
a causa della ristrettezza dei tempi, con ogni probabilità, non si riuscirà a definire
formalmente la questione entro la data stabilita (11 dicembre p. v.) per la comunicazione
del titolare effettivo.
In questo contesto accedere all’interpretazione statale che sottopone agli obblighi di
comunicazione tutti gli enti ecclesiastici rappresenterebbe un vulnus alla normativa
concordataria e alle garanzie accordate nell’art. 7.3 dell’Accordo tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana dell8 febbraio 1984, incluso il rischio di individuare erroneamente i
titolari effettivi oltre ad appesantire gli enti di adempimenti burocratici certamente
gravosi. Al tempo stesso, se fra qualche giorno venisse riconosciuto che non vi è alcun
obbligo di comunicazione per gli enti ecclesiastici la procedura di cancellazione dal
Registro apparirebbe a dir poco complessa. Al contrario qualora l’esito delle
interlocuzioni affermasse l’obbligo di comunicazione del Titolare effettivo al Registro
delle Imprese, certamente si avrebbero indicazioni più certe per identificare i nominativi
da comunicare.
Inoltre, le sanzioni previste in caso di inadempimento sono quelle stabilite dall’art. 2630
del codice civile, ovvero sanzione amministrativa pecuniaria da l 03 euro a 1.032 euro.
Mentre se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Pertanto, qualora si
arrivasse alla conclusione che anche gli enti ecclesiastici fossero obbligati ad adempiere
a tale obbligo, si andrebbe incontro ad una sanzione pecuniaria di circa 35 euro.
A motivo delle argomentazioni esposte sembra, pertanto, ragionevole a questo Ufficio
consigliare di continuare ad attendere l’esito delle interlocuzioni tra la Segreteria
Generale della CEI e le Autorità compenti.
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Mons. Roberto Malpelo
Sottosegretario-Direttore
L’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI ha pubblicato una nota relativa alla comunicazione del titolare effettivo, prevista dal DM 11 marzo 2022, n. 55.
Nell’elenco all’art. 1 del citato DM non sono inclusi gli enti ecclesiastici, che pertanto sono esclusi dall’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il nome del titolare effettivo.
Ai sensi della normativa vigente, sono obbligati a tale adempimento “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361”
Carissimi sacerdoti e rappresentanti legali,
si comunica che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del
14.09.2023 la Determinazione del Dirigente sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture n. 666 del
05.09.2023 (allegata alla presente comunicazione), avente per oggetto la concessione e l’utilizzo dei
contributi finanziari destinati alla “realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e
restauro conservativo aventi carattere di urgenza, finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione
dei beni immobili a valenza storica, culturale, religiosa e sociale, riconosciuti beni culturali ai
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.
Le risorse stanziate dalla Regione Puglia ammontano ad euro € 2.500.000,00
( duemilionicinquecentomila/00) e il contributo massimo concedibile per ciascun intervento
oggetto di finanziamento non potrà essere superiore ad€ 150.000,00 (centocinquantamila/00). Ogni
Ente, proprietario o delegato autorizzato del bene oggetto di intervento, potrà candidare un unico intervento.
Rivolgetevi ai vostri professionisti di fiducia per l’eventuale partecipazione ali’ Avviso pubblico.
Bando Regione Puglia Beni immobili riconosciuti beni culturali