dallo Statuto della Curia Diocesana
Art. 45 – Ufficio Confraternite
§ 1. L’Ufficio per le Confraternite si occupa della promozione e del coordinamento pastorale delle Confraternite della Diocesi.
§ 2. L’Ufficio è diretto da un Direttore, di nomina arcivescovile, ed è coadiuvato dal Padre
Spirituale Diocesano per le Confraternite.
§ 3. L’Ufficio ha il compito di:
a) vigilare, promuovere e seguire la vita delle Confraternite a norma del Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 298; 309; 310) e dello Statuto proprio della Diocesi;
b) aiutare ad applicare e svolgere le attività conformemente allo Statuto e ai regolamenti propri dei Sodalizi (cfr. cann. 304; 314) approvati dall’Arcivescovo;
c) promuovere le iniziative comuni per lo sviluppo della comunione ecclesiale, per
l’acquisizione di una sempre più cosciente mentalità di fede adulta, per l’attiva e
devota partecipazione alla liturgia, per una più aperta testimonianza nelle opere di
carità e di solidarietà sociale (cfr. Costituzioni, 284);
d) promuovere lo studio e la conoscenza delle Confraternite presenti nella Diocesi,
circa la loro storia, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale;
e) curare il coordinamento pastorale delle Confraternite secondo le linee del Piano
Pastorale Diocesano;
f) elaborare un proprio Regolamento, approvato dall’Arcivescovo.