Art. 20
§ 1. Questo Archivio, distinto dai precedenti, è posto sotto la responsabilità di un archivista che custodisce “i documenti che hanno valore storico” (can. 491, § 2) e costituiscono testimonianze indispensabili per la conoscenza e lo studio della storia della comunità religiosa e civile.
§ 2. Nelle città di Trani, Barletta, Bisceglie e Corato sono istituiti quattro diversi archivi storici che, come enti culturali della Diocesi, devono essere guidati dal Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano secondo un regolamento approvato dall’Arcivescovo, per un proficuo coordinamento della loro gestione generale (funzionamento, apertura ai ricercatori,
richieste finanziamenti, personale, ecc.).
§ 3. Ogni archivio storico è soggetto, oltre che alla normativa canonica (cfr. can. 491, §§ 2-3), a quella concordataria e alle leggi regionali in materia (cfr. Legge 34/1985).