Art. 18
§ 1. L’archivio corrente (cfr. can. 482, § 1), sotto il diretto controllo del Cancelliere, custodisce in luogo sicuro, in formato cartaceo, tutti i documenti di interesse giuridico e amministrativo della Curia, ad eccezione di quelli riservati all’Arcivescovo che li custodirà nel suo archivio personale. Custodisce gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della Diocesi cfr. can.486,§ 2).
§ 2. Le norme per la conservazione, registrazione, pubblicazione e riproduzione dei documenti dell’archivio diocesano sono regolate dal Codice di Diritto Canonico ai cann. 486-488; 491, § 3.
§ 3. Nell’archivio diocesano saranno custoditi con particolare cura:
a) un esemplare originale di tutti gli atti e i documenti conservati negli archivi delle
chiese della Diocesi (cfr. can. 491 § 1);
b) i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della Diocesi e degli enti ecclesiastici (cfr. can. 1284 § 2, 9);
c) l’inventario, sempre aggiornato, dei beni ecclesiastici immobili, mobili preziosi e culturali (cfr. 1283, § 2-3);
d) originali di tutti i documenti relativi alla istruttoria matrimoniale;
e) copia degli atti anagrafici sacramentali delle parrocchie (“transunti” di battesimo, cresima, e atti di matrimonio);
f) cartelle personali dei sacerdoti e dei diaconi permanenti, contenenti i dati anagrafici e curriculari con la relativa documentazione;
g) il registro delle sacre ordinazioni e i relativi documenti (cfr. 1053 § 1);
h) copia dei documenti riguardanti la dedicazione o la benedizione delle chiese (cfr. can. 1208);
i) copia delle tavole e la documentazione delle pie fondazioni (can. 1306 § 2);
j) libro dei catecumeni.