Archivi

ARCHIVIO CORRENTE

dallo Statuto della Curia Diocesana

Art. 18
§ 1. L’archivio corrente (cfr. can. 482, § 1), sotto il diretto controllo del Cancelliere, custodisce in luogo sicuro, in formato cartaceo, tutti i documenti di interesse giuridico e amministrativo della Curia, ad eccezione di quelli riservati all’Arcivescovo che li custodirà nel suo archivio personale. Custodisce gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della Diocesi cfr. can.486,§ 2).
§ 2. Le norme per la conservazione, registrazione, pubblicazione e riproduzione dei documenti dell’archivio diocesano sono regolate dal Codice di Diritto Canonico ai cann. 486-488; 491, § 3.
§ 3. Nell’archivio diocesano saranno custoditi con particolare cura:
a) un esemplare originale di tutti gli atti e i documenti conservati negli archivi delle
chiese della Diocesi (cfr. can. 491 § 1);
b) i documenti e gli strumenti sui quali si fondano i diritti della Diocesi e degli enti ecclesiastici (cfr. can. 1284 § 2, 9);
c) l’inventario, sempre aggiornato, dei beni ecclesiastici immobili, mobili preziosi e culturali (cfr. 1283, § 2-3);
d) originali di tutti i documenti relativi alla istruttoria matrimoniale;
e) copia degli atti anagrafici sacramentali delle parrocchie (“transunti” di battesimo, cresima, e atti di matrimonio);
f) cartelle personali dei sacerdoti e dei diaconi permanenti, contenenti i dati anagrafici e curriculari con la relativa documentazione;
g) il registro delle sacre ordinazioni e i relativi documenti (cfr. 1053 § 1);
h) copia dei documenti riguardanti la dedicazione o la benedizione delle chiese (cfr. can. 1208);
i) copia delle tavole e la documentazione delle pie fondazioni (can. 1306 § 2);
j) libro dei catecumeni.

ARCHIVIO STORICO

dallo Statuto della Curia Diocesana

Art. 20
§ 1. Questo Archivio, distinto dai precedenti, è posto sotto la responsabilità di un archivista che custodisce “i documenti che hanno valore storico” (can. 491, § 2) e costituiscono testimonianze indispensabili per la conoscenza e lo studio della storia della comunità religiosa e civile.
§ 2. Nelle città di Trani, Barletta, Bisceglie e Corato sono istituiti quattro diversi archivi storici che, come enti culturali della Diocesi, devono essere guidati dal Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Diocesano secondo un regolamento approvato dall’Arcivescovo, per un proficuo coordinamento della loro gestione generale (funzionamento, apertura ai ricercatori,
richieste finanziamenti, personale, ecc.).
§ 3. Ogni archivio storico è soggetto, oltre che alla normativa canonica (cfr. can. 491, §§ 2-3), a quella concordataria e alle leggi regionali in materia (cfr. Legge 34/1985).