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dallo Statuto della Curia Diocesana

Art. 13 - I delegati episcopali

I Delegati episcopali sono nominati dall’Arcivescovo perché seguano, a suo nome e per suo incarico, a norma dei cann. 137-138 del Codice di diritto canonico, un particolare settore della vita diocesana. Agiscono in collaborazione e d’intesa con il Vicario generale e i Vicari episcopali.

I Delegati episcopali sono di norma sacerdoti, ma possono essere anche altri fedeli; sono nominati per cinque anni e possono essere riconfermati solo per un altro quinquennio consecutivo, fatto salvo il can. 186; il loro ufficio non cessa in sede vacante, a norma del can. 142 §1, pur dovendo limitarsi al disbrigo degli affari correnti, cooperando con chi regge la Diocesi.